Pillole Fiscali

 Si annoverano sempre più Sentenze da parte delle Commissioni Provinciali Tributarie, a macchia di leopardo in tutta l’Italia, per quanto concerne l’imposta IRAP, a favore del Professionista Medico di Medicina Generale Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 25910 del 02/12/2011 ha sancito nel dispositivo che: “in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei Medici di Medicina Generale, Convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, di uno Studio Medico, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate dell’art.22 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.270, rientrando nell’ambito nel ‘minimo indispensabile’ per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”.
Sembra strano ma anche a fine anno 2011 vi è stata un’ulteriore Ordinanza e precisamente la n. 29127/11 della Sezione Tributaria della Cassazione, che ha riaffermato quella di inizio del mese di dicembre.
Si riscontra che anche più volte l’Agenzia delle Entrate, attraverso risoluzione della Direzione Centrale dei Servizi ai Contribuenti, si è espressa in maniera più che mai favorevole per l’IRAP, ed anche la Direzione Provinciale di Avellino con protocollo n.5317 del 11 maggio 2011, ha sottolineato che non vi è assoggettamento all’IRAP per il Professionista Medico di Medicina Generale Convenzionato che non è dotato di una distinta autonoma organizzazione diretta all’attività convenzionata. Nella nota viene evidenziato anche, che il Professionista Medico di Medicina Generale Convenzionato può “avvalersi di operatori amministrativi, sanitari e sociali secondo quanto previsto dall’Accordo Regionale”; in tal caso il Professionista Medico di Medicina Generale Convenzionato riceve un’indennità per Collaboratore di Studio da parte della stessa A.S.L.. L’Agenzia delle Entrate invita in fase istruttoria, relativa all’istanza di rimborso, a non procedere ad instaurare ancora una volta un contenzioso in materia di “ IRAP”.
Quasi quasi a fine di ogni anno ci sono delle Sentenze pronunciate dalla Cassazione sempre più favorevoli per quanto concerne, l’imposta “IRAP”, tant’è vero le ultime su citate della Corte di Cassazione confermano e ribadiscono il concetto che il Professionista Medico di Medicina Generale Convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale non debba pagare l’IRAP, sempreché sussista “l’onere di provare l’assenza delle condizioni che danno luogo al requisito dell’autonoma organizzazione”. 
Giova sempre ricordare che l’organizzazione dello Studio Medico non può far si che gli emolumenti percepiti dal Professionista Medico di Medina Generale Convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale,  in nessun caso possa dare un incremento afferente la capacità Reddituale, in quanto lo stesso emolumento non può mai superare il famoso limite della “quota capitaria”, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale.
Giova riscontrare che a datare dal 07/07/2011, in base alla famosa “Manovra Estiva 2011” per quanto concerne l’Imposta di Bollo, coloro i quali hanno predisposto o predisporranno ricorso per il rimborso dell’IRAP in Commissione Tributaria, dovranno effettuare il pagamento di un “Contributo Unificato”, che sostituisce le famose marche da bollo da € 14,62, variato e così rapportato, e cioè:
- € 30,00 per controversie di valore fino a € 2.582,28;
- € 60,00 per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000;
- € 120,00 per controversie di valore superiore a € 5.000 e fino a € 25.000;
- € 250,00 per controversie di valore superiore a € 25.000 e fino a € 75.000;
- € 500,00 per controversie di valore superiore a € 75.000 e fino a € 200.000;
- € 1.500,00 per controversie di valore superiore a € 200.000.
Il Contributo Unificato dovrà essere corrisposto mediante versamento presso:
- Agente della Riscossione attraverso modello F23;
- Ufficio Postale, utilizzando apposito bollettino di c/c postale intestato alla Sezione di Tesoreria dello Stato per la provincia di Napoli;
- Una rivendita di valori bollati – tabaccaio.
 
Mentre invece nella nuova “Manovra 2011”, del Governo tecnico “Monti”, nell’ambito delle misure fiscali per sostenere la crescita dell’Italia,  e per far sì di ridurre il deficit e per avere un “Break Even Point” di Bilancio per l’anno 2013, il Decreto Legge già approvato dal Consiglio dei Ministri, ha previsto la piena deducibilità dell’imposta IRAP sul costo del lavoro, per il Professionista in generale, ai fini dell’imposta IRPEF. 
Prima di questo decreto legislativo si aveva  soltanto la deduzione del 10%, mentre ora invece la deduzione prevista è totale.
Si auspica anche ai fini di ridurre il famoso contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e successivamente con le Commissioni Tributarie, che ben venga da parte di questo Governo Tecnico, l’azzeramento totale dell’Imposta IRAP per il Professionista Medico, qualora ci sia e sussista sempre il requisito “dell’autonoma organizzazione”.
 
Napoli, lì 14/02/2012 Prof. Francesco Paolo Cirillo
 
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti
 

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